Art. 7.
(Materie di insegnamento).

      1. I moduli didattici di cui al comma 1 dell'articolo 6 sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:

          a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;

          b) area igienico-sanitaria;

          c) area tecnico-operativa.

      2. Le materie di insegnamento sono individuate nell'allegato C annesso alla presente legge.
      3. Per le aree socio-culturale, istituzionale e legislativa e igienico-sanitaria la docenza è affidata a personale qualificato, in possesso di diploma di laurea o di

 

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abilitazione in relazione a ciascuna specifica materia d'insegnamento. Per l'area tecnico-operativa la docenza è affidata ad autisti soccorritori iscritti all'albo dei docenti tenuto dalla Federazione italiana conducenti emergenza sanitaria (CoES Italia).